Il Collegio rigetta il ricorso della Udinese Calcio S.p.A.
Pubblicato il: 12/6/2021
Nel procedimento la società Udinese Calcio S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Stefano Campoccia, Luciano Ruggiero Malagnini, Enrico Lubrano e Rolando Favella. La società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. è difesa dagli avvocati Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi, Lorenzo Vigasio, Alex Testa, Roberto Invernizzi.
La società Udinese Calcio S.p.A. richiede l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 154 del 25 gennaio 2022, anch'essa oggetto di impugnazione, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla Società ricorrente contro il provvedimento di omologazione del risultato della gara Udinese - Atalanta, disputata in data 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 2-6.
La ricorrente sostiene l'esistenza di una causa di forza maggiore, nello specifico l'evenienza pandemica, quale fattore giustificante l'impossibilità di disputare la gara in questione. I provvedimenti di contenimento epidemico ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. hanno, secondo la ricostruzione della ricorrente, costretto la squadra a privarsi degli elementi "chiave" per sostenere la partita di campionato invocando una causa di impossibilità sopravvenuta.
Di altro avviso è l'opinione dei giudici (cristallizzata nella sentenza) secondo la quale non può essere elevata a causa di giustificazione per impossibilità sopravvenuta l'assenza di alcuni giocatori causata dalle restrizioni pandemiche. Il collegio, in punta di diritto, ribadisce il concetto per il quale “in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”. De facto, l'assenza dei migliori giocatori non è equivalente all'impossibilità di disputare una gara.
Alla luce di ciò, il Collegio rigetta il ricorso.