Atto di impulso processuale privo dei requisiti sostanziali e formali. Accolto il ricorso della Fratta Terme.
Pubblicato il: 4/29/2022
Nel procedimento la ACD Fratta Terme è assistita dall'avvocato Fabio Chiarini. Non costituitesi in giudizio le controparti.
Accolto il ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicato nel C.U del C.R. Emilia-Romagna FIGC - LND n. 57 del 26 gennaio 2022.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Bagnocavallo - Fratta Terme, svoltasi in data 18 dicembre 2021 e valevole per il Campionato di Promozione, Girone E, durante la quale è stata effettuata la sostituzione di un giocatore fuori quota con uno privo di tale status.
La ricorrente, A.C.D. Fratta Terme, ottiene dal Collegio di Garanzia, la revoca della sanzione irrogata a suo carico consistente nella perdita della gara col punteggio di 3-0, nonchè l'annullamento di quanto statuito dal C.R. Emilia-Romagna con Comunicato n. 57 del 26 gennaio 2022, confermando, invece, il risultato acquisito sul campo (Bagnocavallo - Fratta Terme 0-5), come da referto arbitrale.
Il Collegio accoglie la richiesta imperniando la propria decisione su un vizio di natura processuale. Nella fattispecie, la mancata sottoscrizione del preavviso di reclamo ha generato un vizio sostanziale nell'atto di impulso processuale e la conseguente impossibilità procedimentale.