Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Lacune probatorie e produzione di documentazione tardiva e non verificata. Il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso della Abbiatense.


Pubblicato il: 6/13/2022

Nel giudizio la A.S. Virtus Abbiatense è difesa dagli avv.ti Virginio Tagliabue e Beatrice Poggi. Il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) non si costituiscono.

Dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla A.S. Virtus Abbiatense avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (LND) in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 17 del 18 novembre 2021, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Milano. Sono state confermate, a carico della medesima A.S. Virtus Abbiatense, le sanzioni della perdita della gara disputata contro la Real Trezzano, in data 30 ottobre u.s., con il risultato di 0-3 e dell'ammenda pari ad €1.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva derivante dalla condotta di un suo tesserato, nonché la sanzione della squalifica a carico del calciatore Gabriele Di Benedetto sino al 31 ottobre 2022.

Il Collegio sottolinea come l'inammissibilità del ricorso derivi dall'assenza del requisito di autosufficienza (ex art. 366 c.p.c.). Rafforzativa di tale decisione è la sussistenza di gravi lacune probatorie dei fatti allegati dalla ricorrente colmate del tutto tardivamente ed inammissibilmente con dichiarazioni non verificate né verificabili (quanto alla loro storicità ed autenticità), che danno conto di una ricostruzione dei fatti in termini diversi da quelli attestati nel referto arbitrale, ma pur sempre in base a percezioni soggettive, che non sembrano, per di più, superare in modo certo la soglia di una mera congettura.