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Dichiarata la inammissibilità del ricorso della Roma 3Z History per carenza di interesse nel procedimento.


Pubblicato il: 5/20/2022

Nel Procedimento la A.S.D. 1983 Roma 3Z History è difesa dall’avv. Davide Fazio. Le controparti, rispettivamente: A.S.D. Leonardo è rappresentata dagli avv.ti Marco Spanu e Filippo Pirisi; la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) rappresentata dall’avv. Giancarlo Viglione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato dalla A.S.D. 1983 Roma 3Z History contro la A.S.D. Leonardo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) - Divisione Calcio a 5 - avverso la decisione n. 202/CSA/2021-2022, resa il 15 marzo 2022 dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione Terza con la quale è stato respinto il ricorso promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

La vicenda trae origine dalla mancata presentazione sul terreno di gioco della società Leonardo entro il tempo regolamentare di attesa in occasione del suddetto incontro Roma 3Z History - Leonardo, originariamente prevista in calendario per il giorno 27 febbraio 2022 e valevole per la Coppa Italia “Under 19” Nazionale.

Il Collegio accerta l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso: il principale, di annullare o riformare la decisione impugnata direttamente nel merito, in subordine a questo di infliggere, ex art. 53 delle NOIF, alla società A.S.D. Leonardo la punizione sportiva della perdita della gara in esame con il risultato di 6-0.

La decisione viene perorata dal richiamo alla disciplina codicistica processual-civilistica, in particolare il contenuto dell'art. 100 c.p.c. Alla luce di ciò viene evidenziata la carenza di interesse nella decisione del Collegio e nell'instaurazione del procedimento, lacuna accentuata dall'inerzia procedurale delle parti coinvolte.

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