La Corte di Cassazione si esprime a favore dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 11/9/2022
Nel procedimento Cobalt B.V. è stata rappresentata dall’Avv. Michele Pratelli.
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi, nei confronti della Cobalt b.v., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che, ritenuto ammissibile l’appello proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Pescara che aveva accolto il ricorso spiegato dalla società contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso avanzata, ha rigettato il medesimo nel merito.
La Cobalt b.v. ricorre in via incidentale con un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che, a propria volta, resiste con controricorso, avverso la medesima sentenza.
La Cobalt b.v., società con sede nei Paesi Bassi, avendo concesso un prestito alla Wave Lenght s.r.l., società controllata al 100 per cento, chiedeva all’ufficio il rimborso delle ritenute alla fonte eseguite dalla controllata sugli interessi corrisposti dal 5 luglio 2007 al 25 febbraio 2009. Di seguito, sul presupposto che si fosse formato il silenzio rifiuto sull’istanza, ricorreva innanzi alla C.t.p.
La C.t.p. accoglieva il ricorso. La C.t.r., pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio, in via preliminare rigettava l’eccezione di inammissibilità del gravame spiegata dalla contribuente in corso di giudizio sul presupposto che fosse stato proposto tardivamente; rilevava, sul punto, che il medesimo, spedito il 29 ottobre 2013, a mezzo posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento, era tempestivo, dovendosi avere riguardo alla data di spedizione. Nel merito rigettava il gravame disattendendo l’assunto secondo cui non si era formato alcun provvedimento di silenzio rifiuto impugnabile e ritenendo che le carenze evidenziate dall’Ufficio erano state «ampiamente precisate e documentate».