Insulti razzisti durante la partita ma il ricorso del Saragozza è inammissibile per carenza di interesse.
Pubblicato il: 5/20/2022
Nel procedimento la A.C. Saragozza è difesa dagli avv.ti Mauro Castagnetti e Giovanni Fontana, le controparti Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.C.D. Real Basca non si costituiscono in giudizio.
Dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla A.C. Saragozza avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC-LND presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, di cui al C.U. n. 62 dell'11 febbraio 2022, nella parte in cui ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento della Delegazione di Bologna, di cui al C.U. n. 45 del 26 gennaio u.s., con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto all'A.C. Saragozza, in primo grado, la sanzione della sconfitta della gara contro la A.C.D. Real Basca con il risultato di 0-3.
La questione in esame è dipesa dall'abbandono del campo, da parte del Saragozza, contro il Real Basca a seguito di un'offesa razzista che sarebbe stata rivolta da un avversario a un proprio giocatore per la quale non vi è stato alcun intervento di sospensione della partita da parte del direttore di gara (titolato giuridicamente a disporre tali misure).
Il Collegio nella declaratoria di inammissibilità condanna unanimemente l'episodio ma, altresì, specifica chiaramente (ai fini del ricorso) l'irrilevanza della questione manifestata dallo scarso interesse per la medesima discendente dalla società ricorrente. La Corte rileva l'assenza di ogni altro diverso interesse sostanziale, non di classifica, non economico, non politico, ma solo per “affermare un principio fondamentale della nostra civiltà, come quello di uguaglianza”.