Accolto in parte il ricorso della Lega Nazionale Professionisti Serie A.
Pubblicato il: 7/12/2022
Nel procedimento la Lega Nazionale Professionisti Serie A, è rappresentata dagli avv.ti prof. Romano Vaccarella, prof. Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), è difesa dagli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e Giancarlo Viglione.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso avanzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per l'annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC n. 220/A del 27 aprile 2022, recante la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023.
La questione in esame è di grande rilevanza perché riguarda il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile e che afferisce all’applicazione dei principi generali dettati sia dalla legislazione sportiva in materia sia dalla legislazione nazionale generalmente applicabile a tutte le società di capitali, che impone, dunque, l’adozione di una decisione che rappresenti un momento di sintesi di tali principi generali nell’ambito di un sistema a valenza globale.
Alla luce di ciò, il Collegio valuta con particolare rigore la questione ribadendo la piena disponibilità normativa della questione, sottolineando l'autonomia gestionale dei requisiti economico-finanziari idonei alla partecipazione al campionato de qua. Non rileva altresì, come sollevato dalla ricorrente, motivi di violazione del principio di irretroattività, del merito sportivo e dell'illogicità ed incongruenza del provvedimento.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nella voce del mancato rispetto delle tempistiche previste per l'attuazione delle disposizioni oggetto del contenzioso. Ribadisce pertanto come le citate prescrizioni del Sistema di Licenze Nazionali 2022/2023, mediante l’introduzione d’imperio in pendenza d’esercizio e “sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2022”, di adempimenti cogenti di natura finanziaria costituiscono una violazione del criterio dell’autonomia gestionale delle società di capitali, imponendo nuove esigenze di natura patrimoniale non previste in fase di redazione dei bilanci previsionali che ordinariamente ogni società di capitali predispone all’inizio dell’esercizio in funzione del citato criterio della continuità aziendale.
In conclusione, ad ulteriore peroramento della decisione collegiale, ribadisce come i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro se non in casi eccezionali” (art. 2423-bis, comma 2, c.c.).