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Il Consiglio di Stato si esprime a favore di Futura Elios s.r.l.


Pubblicato il: 11/26/2022

Nel procedimento Futura Elios s.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Tommaso Maria Cucci e Giuliano Montaretto Marullo, mentre Gestore Servizi Energetici – Gse s.p.a. è stato rappresentato dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Futura Elios s.r.l., titolare di un impianto eolico, ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. P20180087122 del 20.03.2018 (unitamente agli atti presupposti) di diniego di ammissione agli incentivi previsti dal d.m. 23.6.2016 (relativo all’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), adottato dal G.S.E. in quanto: “nell’area di realizzazione dell’impianto” della ricorrente, contraddistinto con il codice FER103584, alla data di entrata in esercizio (28.6.2017) “risulta essere situato un altro impianto di generazione di energia da fonte eolica on shore, identificato con il codice FER103613, localizzato su particelle catastali contigue e riconducibile a livello societario ad un unico produttore e per il quale è stata presentata domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione”; le società Futura Elios e Gal, titolari (“soggetti responsabili”) rispettivamente della FER103584 e della FER103613, “risultano riconducibili a livello societario” a un unico produttore in quanto l’amministratore unico di Gal “detiene il 33,34% delle quote societarie” di Futura Elios; “la particella 654 del foglio 19 del catasto del Comune di Lucera, su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione dell’impianto” FER103584 “risulta essere la medesima particella su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione” dell’altro impianto FER103613; in base alla definizione di impianto ex art. 2, co. 1, d.m. 23.6.2016, “è applicabile quanto previsto dall’art. 5, comma 2, […] e, quindi, l’impianto deve intendersi come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti citati” “nell’analizzare la documentazione trasmessa con le richieste di incentivo dei due impianti” sono emersi “plurimi elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza”, e in particolare: -- coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo (PAS protocollo 62369 del 19.12.2016 per la FER103584 e PAS protocollo 62370 del 19.12.2016 per la FER103613); -- coincidenza delle date dei provvedimenti di voltura (5.4.2017); -- coincidenza delle date di inizio dei lavori (11.4.2017); -- coincidenza delle date di entrata in esercizio (28.6.2017).

Sulla base di tali elementi il Gestore ha ritenuto che gli impianti in questione, “riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale”, costituissero “un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti” con conseguente preclusione all’accesso diretto agli incentivi stante la “potenza ai fini dell’individuazione del meccanismo di accesso pari a 0,120 MW superiore al valore individuato dall’art. 4, comma 3, lettera a), […] pari a 0,060 MW”.

Il TAR Lazio adito in sede cautelare ha rigettato la domanda di sospensione, ma questo Consiglio, con ordinanza n. 4888/2018, ha ravvisato la necessità di trattare le questioni sollevate nella più opportuna sede di merito, al fine di approfondire la natura e la consistenza del punto di connessione, ai fini della sua qualificazione (o meno) in termini di impianto, dipendendo sostanzialmente da tale accertamento la soluzione della lite.