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Il Consiglio di Stato si esprime a favore della società Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A.


Pubblicato il: 12/7/2022

Nel procedimento Dam Clean Power S.r.l. è stato rappresentato dall’avvocato Donato Pennetta, mentre la società Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A. è stato rappresentato rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Antonio Pugliese e Pietro Fea.

Con la sentenza n. 2125/2019, il Tar per il Lazio, Sezione Terza Ter, ha respinto il ricorso della società appellante diretto all’annullamento: della comunicazione del GSE prot. GSEWEB/P20150021199, in data 28 aprile 2015, di diniego di incentivazione “per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,195 MW sito nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ) codice registrato EOLN_RG2012” ai sensi del titolo VI del d.m. 6 luglio 2012 e del d.P.R. n. 445/2000; del paragrafo 1.3.3 della Procedura applicativa del d.m. 6 luglio 2012 concernente “i regolamenti operativi per le procedure d’asta e per le procedure di iscrizioni ai registri” nella parte in cui limita l’accesso all’iscrizione a registro degli impianti depotenziati; della graduatoria degli impianti iscritti a registro e del registro stesso; in subordine del citato paragrafo 1.3.3 per contrasto con le disposizioni del d.m. 6 luglio 2012; di tutti gli atti comunque connessi.

L’appellante rappresenta in fatto che - a seguito della pubblicazione in data 8 settembre 2012 del bando per l’assegnazione degli incentivi per gli impianti di cui all’art. 4 del d.m. 6 luglio 2012 - aveva presentato al GSE, in data 6 dicembre 2012, la domanda di iscrizione al registro informatico previsto dallo stesso d.m.. Con tale domanda era stata dichiarata una potenza dell’aerogeneratore pari a 0,195 MW e ad essa era allegata una foto dell’impianto “perfettamente corrispondente alla potenza autodichiarata”. Lo stesso impianto si collocava in posizione utile nella graduatoria pubblicata dal GSE in data 15 gennaio 2013. In data 15 ottobre 2014, l’appellante aveva poi chiesto al GSE il riconoscimento della tariffa incentivante “ribadendo che la potenza del proprio impianto fosse pari a 195 Kw”. A seguito di richiesta “telefonica” di chiarimenti da parte del GSE, l’appellante, in data 9 dicembre 2014, aveva trasmesso una relazione tecnica, cui era allegata “una foto dell’alternatore - e non dell’aerogeneratore - che attestava una potenza pari a 225 kw, quindi superiore a quello dichiarato e documentato in precedenza” da parte del costruttore Siemens. Tuttavia, la stessa relazione avrebbe chiarito che “l’aerogeneratore era stato sottoposto a depotenziamento (da 225 Kw a 195 Kw) e che la foto (relativa ad un alternatore di 225 Kw) si riferiva alla operazione ante - derating ed era stata allegata proprio al fine di spiegare analiticamente come era avvenuta tale operazione”. Alla relazione tecnica era stata allegata anche la curva di potenza (“da intendersi come la potenza elettrica realmente erogata dalla turbina in relazione ai vari regimi di vento dalla brezza leggera a venti di diversi km/h”) con cui la società Vestas aveva attestato il limite massimo di potenza raggiungibile da parte del generatore, pari a 195 kw dopo l’operazione di depotenziamento. Nonostante tali chiarimenti, in data 21 gennaio 2015, il GSE aveva comunicato il preavviso di rigetto, cui l’appellante aveva replicato “evidenziando sia le ragioni per cui aveva allegato alla relazione una foto di un impianto pari a 225 kw, sia che, comunque, l’impianto non aveva mai superato una potenza di 195 kw”. Tali osservazioni non venivano accolte dal GSE che aveva quindi adottato l’impugnato provvedimento di decadenza dalla graduatoria per l’iscrizione al registro e di diniego di incentivazione.