Inammissibilità e infondatezza. Il Collegio rigetta il ricorso della AC Fucecchio.
Pubblicato il: 5/23/2022
Nel procedimento la A.C. Fucecchio A.S.D. è rappresentata dagli avvocati Stefano Gianfaldoni e Marco Bucciolini. Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Toscana (LND), FIGC è rappresentata dall'avvocato Giancarlo Viglione.
Il Collegio dichiara l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'infondatezza del secondo motivo.
Nel merito la AC Fucecchio ASD ha presentato ricorso per l'annullamento e la revoca della decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale d'Appello della FIGC- LND Toscana, previa delibera depositata il 2 novembre 2021, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 27 del 14 ottobre 2021 C.R. Toscana LND, che aveva disposto la squalifica del giocatore Jarno Iaia per 10 gare per comportamenti discriminatori.
Il Collegio dichiara l'inammissibilità del primo motivo di ricorso in merito all'annullamento della decisione della Corte, rigettando la tesi di parte attorea secondo la quale vi era manifesto formalismo ed eccessiva rigidità nella valutazione delle dichiarazioni pervenute in merito all'accaduto.
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, questo viene giudicato infondato in quanto le obiezioni di dichiarata illegittimità e “inammissibilità” dei mezzi istruttori della reclamante risultano prive di basi giuridiche idonee al loro peroramento.