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Il Collegio giudica infondati e inammissibili i motivi di ricorso addotti dalla US Massese.


Pubblicato il: 6/21/2022

Nel procedimento la U.S. Massese 1919 SSDRL è rappresentata dall'avv. Francesco Rondini. La FIGC è rappresentata dall'avvocato Giancarlo Viglione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dalla società U.S. Massese 1919 SSDRL contro il Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – Lega Nazionale Dilettanti (LND), per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND con la quale sono state confermate le sanzioni della squalifica fino al 2 dicembre 2022, a carico del calciatore espulso, Fruzzetti Manuel, nonché delle squalifiche fino al 2 dicembre 2022, a carico dei calciatori non espulsi Fruzzetti Mattia, Pieroni Andrea, e Stefanini Leonardo, in seguito ai fatti accaduti al termine della partita tra la U.S. Massese e la Castelnuovo Garfagnana, disputata in data 24 novembre 2021 e valevole per il Campionato Regionale Under 19.

La vicenda trae origine dallo scontro fisico avvenuto al termine della suddetta gara e riportato a referto dall'Arbitro, in seguito al quale sono state individuate le responsabilità dei suddetti incolpati.

Il Collegio dichiara infondata la richiesta di cassare integralmente la sentenza impugnata e, per l’effetto, di annullare le sanzioni comminate a carico dei tesserati della ricorrente, in quanto non sussiste alcun presupposto idoneo a suffragare la tesi della carenza informativa e del vizio formale di notifica.

La Corte dichiara altresì inammissibile la richiesta di annullare le decisioni assunte in prime cure. Viene chiaramente ribadito come non vi sia alcuna manifesta illogicità o carenza di motivazione.