Violato il termine perentorio. Il Collegio accoglie il ricorso dell'Atletica Livorno.
Pubblicato il: 6/24/2022
La ricorrente Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno è difesa dall’avv. Federico Bottazzoli e dall’avv. Francesco Rondini. La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), è rappresentata dall’avv. prof. Pierluigi Matera e dall’avv. Gian Paolo Guarnieri. A.S.D. Arca Atletica Aversa Agro Aversano è assistita dall’avv. Giuseppe Fabozzi e dall’avv. Stefano Fabozzi.
Il Collegio accoglie il ricorso per l'annullamento della decisione n. 1 del 28 marzo 2022, emessa dalla Corte Federale di Appello della FIDAL, in funzione di Corte Sportiva di Appello, depositata in data 7 aprile 2022, nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha dichiarato estinto il procedimento con riferimento alle questioni tecnico-sportive e, per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata, resa dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione all’emendamento della classifica formata e pubblicata all’esito della Fase Nazionale dei Campionati di Società, Finale Argento.
La questione ha per oggetto i fatti occorsi in occasione della fase nazionale dei Campionati di Società, Finale Argento, svoltasi a Palermo nei giorni 18 e 19 settembre 2021 e durante la quale ha partecipato, con la A.S.D. Arca Atletica Aversa Agro Aversano, l'atleta lettone Dmitrijs Serjoginis in presunta posizione irregolare in quanto simultaneamente tesserato presso detta ASD (affiliata alla FIDAL) e presso il Club Atletismo Ca La Sansi. La questione si è dipanata sotto un duplice aspetto, quello puramente tecnico - relativo ai punteggi ed alla classifica di detta competizione -, e quello relativo agli aspetti disciplinari derivanti dal presunto doppio tesseramento.
Il Collegio annulla la decisione del giudice di prime cure rimuovendo la sanzione disciplinare all'atleta in questione e alla società sportiva ricorrente.
A fondamento di detta decisione viene sollevata la questione della perentorietà dei termini. Alla luce di ciò, viene evidenziata la tardività nella deposizione delle decisioni della Corte Federale, in tal senso generando un ritardo applicativo normativamente qualificabile come una violazione del termine perentorio di 90 giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo.
Per tali ragioni il Collegio accoglie il ricorso sciogliendo l'elemento nodale della vicenda e ribadendo la rigidità nel rispetto dei termini ordinatori e perentori previsti dalla disciplina codicistica di riferimento.