Il Collegio di Garanzia accerta la violazione dell'accordo di esclusiva tra Fabbro e Timpani.
Pubblicato il: 4/26/2022
Nel procedimento il Sig. Giorgio Timpani è assistito dall'avvocato Elisa Burni. La controparte Sig. Michael Fabbro è difeso dagli avv.ti Giuseppe Bova e Dario Bova.
Il Collegio ha accolto il ricorso che ha presentato il signor Giorgio Timpani, agente sportivo iscritto nei competenti registri del CONI e della FIGC, ha promosso arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi nei confronti del calciatore signor Michael Fabbro.
L'oggetto del contendere si fonda sul contenzioso nato in virtù della risoluzione del contratto di mandato in esclusiva, di durata biennale, in forza del quale il predetto calciatore ha conferito al suddetto ricorrente l'incarico di curare i propri interessi nelle trattative con società professionistiche dirette alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.
Il Collegio accerta la validità del contratto di esclusiva stipulato tra le parti e contestualmente la sussitenza dei requisiti essenziali della formula contrattuale. Viene altresì riconosciuta la violazione delle disposizioni codicistiche a tutela dei contratti di mandato esclusivo e il correlato danno subito dall'istante.
La decisione, accogliendo il ricorso, condanna il soccombente Michael Fabbro al pagamento a favore dell’agente Giorgio Timpani: della somma di € 32.000,00 a titolo di penale, oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo; della somma di € 8.250,00, quale corrispettivo dovuto in forza del Contratto di Mandato, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo.