La Football Trade S.r.l. vince contro il Seregno Calcio.
Pubblicato il: 7/28/2022
Nel procedimento la Football Trade S.r.l. è rappresentata dall'avv. Stefano Bosio; la controparte U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. è difesa dagli avvocati Jennyfer Bevilacqua e Francesco Cesarola.
Il Collegio di Garanzia dello Sport si è pronunciato in merito all'istanza arbitrale presentata dalla Football Trade S.r.l. contro l'U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. in virtù del "Mandato tra società e agente sportivo", sottoscritto dalla suddetta istante, in data 12 agosto 2021, con la società intimata, affinché la Football Trade S.r.l. curasse gli interessi della predetta società sportiva, prestando, in particolare, la propria opera per la conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Lorenzo Valeau.
Il Collegio accoglie l'eccezione di parte intimata in merito alla decadenza dell'onere di pagamento relativo alla prima rata della provvigione di mandato. A sostegno di tale decisione evidenzia il mancato rispetto dei termini perentori di deposizione dell'istanza arbitrale, sottolineando come le ragioni di speditezza e celerità costituiscano un principio fondamentale per la giustizia sportiva.
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso inerente il mancato pagamento della seconda rata in forza del contratto di mandato, il Collegio rigetta le eccezioni nel merito della intimata e la condanna al pagamento dell'importo.