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La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso del Comune di Lentini.


Pubblicato il: 12/14/2022

Il Comune di Lentini è stato rappresentato nel contenzioso dall’avvocato Giuseppe Valastro mentre Società Agricola Scirumi S.r.l. è stata difesa dall’avvocato Alessandra Leggio.

Con sentenza n. 394/16/16, depositata il 1 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello principale del Comune di Lentini, ed ha accolto quello spiegato in via incidentale da Scirumi S.r.l., così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva parzialmente accolto, con riferimento alle sanzioni applicate, l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2006. A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha considerato che: - con l’avviso di accertamento in contestazione erano stati ripresi a tassazione terreni (ricadenti nelle contrade Xirumi, Cappellina e Tirirò, dell’estensione di circa 92 ettari) che la delibera del consiglio comunale n. 21 del 18 aprile 2006, - recante mutamento della loro destinazione urbanistica, da zona agricola E a zona CE4, - aveva reso edificabili per la realizzazione di un complesso insediativo chiuso ad uso collettivo (l. regione Sicilia, n. 71 del 1978, art. 15) destinato alla residenza temporanea di militari americani della base di Sigonella U.S. Navy; - andava disapplicata la deliberazione di Giunta comunale (n. 206 del 27 novembre 2009), sulla quale l’atto impositivo si fondava, in quanto: 

a) – alla variante di PRG era stata apposta «una condizione risolutiva ... che inibisce di fatto l’edificabilità del terreno de quo, subordinata ad un ipotetico futuro accordo tra il governo degli U.S.A. e la società Scirumi s.r.l.»;

b) - la qualità edificatoria dei terreni si correlava (solo) alla loro destinazione ad «alloggi per i militari americani», così che non era ipotizzabile una loro destinazione «al libero mercato immobiliare»;

c) – dalla mancata utilizzazione edificatoria dei terreni, nel termine di dieci anni, sarebbe conseguita «la decadenza ex tunc della destinazione edificabile»;

- l’atto impugnato difettava, altresì, di adeguata motivazione in

quanto non esponeva «la valutazione di ogni singola particella di terreno e di fabbricato, il suo valore unitario, la categoria catastale, la superficie tassabile, ecc.». Il Comune di Lentini ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria. La Società Agricola Scirumi S.r.l., a socio unico, resiste con controricorso.

La Corte, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.