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Il Tribunale Federale si pronuncia sul ricorso della ASD Acireale.


Pubblicato il: 8/9/2022

Nel procedimento la ASD Città di Acireale 1946, nonché i suoi interessati, Sig.ri Giuseppe Fasone e Marco Trovato, sono assistiti dall'Avv. Giuseppe Lo Faro. La FIGC è rappresentata dall'Avv. Luca Zennaro.

Il Tribunale si pronuncia in merito al ricorso avanzato dalla ASD Acireale e dai suoi interessati relativo alla violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva (ex art. 4 comma 1 CGS).

Nello specifico è contestato l'aver permesso, o comunque non impedito, di ritorno dalla gara Gelbison – Città di Acireale disputatasi in data 05.12.2021, di far salire a bordo del bus, su cui viaggiavano calciatori e staff tecnico della Città di Acireale 1946, n. 36 tifosi ultras della predetta squadra, tra i responsabili dei gravi scontri con utilizzo di corpi contundenti, accensioni di fumogeni e esplosioni di petardi, avvenuti la mattina del 5 dicembre 2021 nel centro cittadino messinese con la tifoseria avversa.

Il Tribunale accoglie l'accordo ex art. 127 comma 1 CGS avanzato dall'istante, volto all'applicazione delle sanzioni con riguardo alle specificità del caso.

Nella pronuncia definitiva il Collegio dispone l'irrogarsi delle seguenti sanzioni: per il sig. Giuseppe Fasone, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione; per il sig. Marco Trovato, mesi 4 (quattro) di inibizione; per la società ASD Città di Acireale 1946, euro 1.668,00 (milleseicentosessantotto/00) di ammenda.

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