Il Tribunale dichiara l'efficacia degli accordi tra le parti in causa.
Pubblicato il: 10/20/2022
Nel procedimento la ASD Aprilia e la Aprilia Calcio sono assistite dall'Avv. Pierpaolo Cacciotti.
Il Tribunale dichiara l'efficacia degli accordi ex art. 127 CGS intercorsi tra le parti in causa in merito alla violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza.
Nel dettaglio viene accertata la responsabilità del Sig. Antonio Pezone, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente per la SSDARL Aprilia Calcio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver rivestito, nelle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il ruolo di “Presidente di fatto” in favore della Società A.S.D. Aprilia Racing, laddove quale “Presidente ufficiale” figurava invece il genero sig. Marco Ribaudo, provvedendo in tale veste fattuale ad assumere ogni decisione finale relativa all’organizzazione societaria, e, tra l’altro, anche quelle relative agli accordi economici ed al tesseramento delle calciatrici.
Il Tribunale federale, prendendo atto degli accordi intercorsi tra le parti irroga le sanzioni pattuite: per il sig. Antonio Pezone, giorni 160 (centosessanta) di inibizione; per il sig. Marco Ribaudo, giorni 160 (centosessanta) di inibizione; per la società ASD Aprilia Racing, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda; per la società SSDARL Aprilia Calcio, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.