Il Tribunale sanziona Di Dio nel procedimento contro FIGC.
Pubblicato il: 11/10/2022
Nel procedimento il Sig. Luigi Di Dio è rappresentato dall'Avv. Francesco Petralia.
Il Tribunale si esprime in merito al deferimento del Sig. Di Dio avente per oggetto gli accertamenti in ordine alla partecipazione dei calciatori sig. Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro tesserati per la ASD Gear Siaz Piazza Armerina, a due stage tecnici con la società Atalanta Bergamasca Calcio in assenza di autorizzazione da parte della società di appartenenza.
Viene altresì contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver organizzato, di comune accordo con la società Atalanta Calcio Bergamasca, delle amichevoli in data 21 maggio 2022 e 22 maggio 2022 con la partecipazione della ASD Football Club Enna senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale e aver permesso, senza relativo nulla osta, la partecipazione alle suddette amichevoli organizzate nel centro sportivo della società.
Il Collegio rigetta la prima contestazione in quanto ritiene provato il tesseramento dei suddetti calciatori in quel periodo con la ASD Fausto Coppi, e cioè con società indipendente e distinta dalla ASD Football Club Enna, pur se legata a questa da rapporto di collaborazione, non consente di ritenere raggiunti sufficienti elementi probatori per affermare la sussistenza del comportamento contestato e, di conseguenza, la responsabilità del deferito.
Per quanto concerne la seconda contestazione il Tribunale la ritiene fondata e ravvisa la mancanza degli elementi certificanti la probità e correttezza del deferito. Viene quindi irrogata la sanzione della inibizione di due mesi.