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Il Tribunale proscioglie la USD Real Forte Querceta.


Pubblicato il: 11/10/2022

Nel procedimento la USD Real Forte Querceta S.r.l. e il suo interessato Sig. Francesco Eugenio Lampitelli sono assistiti dall'Avv. Pellacani Stefano.

Il Tribunale si pronuncia in merito al deferimento della USD Real Forte Querceta e del Sig. Lampitelli per la violazione dell’articolo art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nello specifico viene contestato il fatto per cui il deferito, nel corso della gara di playoff Aglianese Calcio 1923 - USD Real Forte Querceta Srl disputata in data 21.05.2022 ad Agliana (Pt), valevole per il Campionato Juniores Nazionale Girone G, ha per negligenza ed imprudenza, travolto e colpito con la parte inferiore del corpo il sig. Erik Mertiri, calciatore tesserato per la società Aglianese Calcio 1923, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate in “Distorsione ginocchio sx” con prognosi di giorni sette salvo complicazioni. Congiuntamente la società USD Real Forte Querceta Srl risponde a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2 del CGS vigente, per la condotta sopra riportata, ascritta al calciatore sig. Francesco Eugenio Lampitelli, all’epoca dei fatti in prestito alla predetta società per cui svolgeva l’attività sportiva.

Il Tribunale ritiene che dalla ricostruzione video della vicenda risulta evidente, che non si sia trattato, dal punto di vista del giuoco del calcio e del suo insito agonismo, di un atto violento, tantomeno commesso (in senso agonistico e non meramente tecnico) a gioco fermo e tantomeno con quella volontarietà che, al fine della sussistenza dell’atto violento a fini disciplinari, deve andare al di là dell’imperizia e imprudenza per attingere la soglia del dolo, foss’anche eventuale. 

Per tali motivi il Tribunale proscioglie i deferiti.

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