La Corte Federale annulla le sanzioni comminate a Gabriele Saltelli.
Pubblicato il: 3/9/2022
Nel procedimento il Sig. Gabriele Saltelli è assistito dall'Avv. Andrea Pellegrini.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo proposto dal Sig. Saltelli avverso la sentenza del Tribunale Federale.
Nel merito veniva contestata la violazione dei principi di correttezza, probità e lealtà nell'esercizio delle proprie funzioni presso la ASD ISM Gradisca. In particolare, all'epoca dei fatti, il reclamante era tesserato quale dirigente accompagnatore della società, al contempo, esercitava senza apposita delega nè mandato le funzioni di osservatore calcistico.
Il Collegio accerta, a sostegno della tesi accusatoria, come il reclamante fornisse ai direttori di gara (senza alcuna contestazione) documentazione, peraltro invalida ai fini de qua, comprovante il proprio status di osservatore, nonchè apposito tessrino attestante la qualifica professionale. Documentazione rivelatasi inidonea alle funzioni descritte e, nello specifico, rilasciata da ente diverso dalla FIGC, pertanto priva di valore presso lo stesso.
Il Tribunale, tuttavia, pur nel considerare la tesi accusatoria, ribadisce come la figura dell'osservatore calcistico sia, a seguito delle modifiche apportate in sede regolamentare conseguenti alle iniziative dell’Autorità antitrust (provv. AGCM n. 27249 del 27.6.2018 confermato da TAR Lazio Sez. I, n. 7177/2019), un’attività “libera” da parte di osservatori che possono svolgere il relativo corso anche presso soggetti esterni alla Federazione (come si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 55 del Regolamento tecnico di organizzazione).
Pertanto, non sussistendo valide motivazioni o elementi probatori sufficienti ad accertare la violazione contestata, la Corte accoglie il reclamo e annulla la sanzione comminata in prime cure.