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La Corte Federale sanziona la SSD Montefano Calcio.


Pubblicato il: 2/3/2022

Nel procedimento la SSD Montefano Calcio e il suo interessato Rocchi Marco è assistita dall'Avv. Martina Perticarari.

La Corte Federale si pronuncia in merito al reclamo proposto dal Procuratore Federale contro la SSD Montefano e il Sig. Rocchi Marco.

Nel merito viene contestata la decisione del Tribunale Federale la quale aveva considerato il caso per cui nel corso della gara svoltasi il 12 settembre 2021 fra le squadre della LMV Urbino Calcio 2021 e della SSD Montefano Calcio, un calciatore di quest’ultima società avrebbe rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del signor Salif Pape Cissè Dakar, militante nella formazione avversa. 

Viene pertanto considerata la posizione del Sig. Rocchi all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Montefano s.r.l., nonchè la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, CGS FIGC (d’ora in poi, per brevità, CGS tout court), per avere in due occasioni, e in particolare all’inizio del secondo tempo nonché al termine della gara fra la LMV Urbino Calcio 2021 e la SSD Montefano Calcio del 12 settembre 2021, insultato per motivi di colore della pelle il signor Pape Salif Cissè, calciatore di quest’ultima società, apostrofandolo con espressione ingiuriosa e razzista.

Contestualmente alla SSD Montefano viene riconosciuta la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per la condotta descritta.

La Corte riscontra conferma del comportamento del Sig. Rocchi nelle dichiarazioni della persona offesa, del presidente, dell’allenatore e di alcuni dirigenti dell’Urbino Calcio.

Per tali motivi viene accolto il reclamo e riformata la decisione di prime cure, con la disposizione della sanzione della squalifica di 10 giornate di gara per il Sig. Rocchi e alla società S.S.D. Montefano Calcio l'ammenda di € 1.000,00.

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