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La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso del Crocetta Calcio.


Pubblicato il: 5/9/2022

Nel procedimento la ASD Crocetta Calcio è assistita dall'Avv. Luca Giabardo.

La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla ASD Crocetta Calcio avverso alla decisione della Corte Sportiva territoriale circa l’irregolarità della gara disputata il 13 febbraio 2022, per il campionato under 18 regionali, nella quale la reclamante avrebbe schierato in campo un giocatore nato nel 2006 (nonostante quanto dichiarato dalla società stessa nella distinta di gara) non ammesso a partecipare alle competizioni di quella categoria secondo il C.U. FIGC-SGS n. 1 del 1° luglio 2021.

Il reclamo viene respinto adducendo due ragioni a sostegno della decisione.

In primis, per consolidata giurisprudenza, affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. Tale evenienza non si è manifestata nella questione de qua e di conseguenza non può essere accolta quale motivo di reclamo.

In secondo luogo, la stessa società reclamante aggiunge con riguardo al primo rilievo che l’indicata circostanza di fatto non costituirebbe “l’elemento principale di valutazione” da parte del Giudice sportivo, il quale infatti ha valorizzato il dato obiettivo della data di nascita del calciatore in questione e non la sua esposizione nella distinta.

Per tali motivi il ricorso è dichiarato inammissibile.