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Parzialmente accolto il reclamo avanzato dalla F.C. Legnago.


Pubblicato il: 4/8/2022

Nel procedimento la F.C. Legnago e i suoi interessati sigg.ri Venturato Davide, Cazzola Andrea e Santoro Emanuele sono assistiti dall'Avv. Andrea Scalco.

La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla Legnago Salus S.r.l. avverso le sanzioni della ammenda di euro 1.875 per il sig. Venturato Davide, di euro 1.875 per il sig. Santoro Emanuele, di euro 1.875 per il sig. Cazzola Andrea, di euro 5.000 per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., inflitte ai reclamanti per violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., e, quanto alla società, dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.

La vicenda ha origine con il mancato rispetto delle normative ad hoc finalizzate alla prevenzione della pandemia da Covid-19. Nel merito viene contestata ai reclamanti la responsabilità per mancata osservanza dei Protocolli Sanitari, nonché la carenza di diligenza, probità e correttezza nell'esercizio delle funzioni societarie.

Nel dettaglio: al Sig. Davide Venturato, Presidente e Legale Rappresentate, viene contestata la violazione del dovere di pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022; ai Sig. Emanuele Santoro e Andrea Cazzola, rispettivamente Responsabile Sanitario e Medico sociale, vengono contestate le violazioni di espresse normative sanitarie e l'assenza di diligenza e professionalità nell'esercizio delle proprie funzioni.

Contestualmente la società viene ritenuta responsabile per mancata vigilanza sull'operato dei propri sodali.

La Corte, accogliendo parzialmente il reclamo, ritiene sussistenti validi motivi attenuanti per la società, in considerazione del fatto che la responsabilità oggettiva è da ritenersi imputabile ai soggetti designati allo svolgimento di specifiche funzioni. Pertanto viene meno il dovere di controllo omnicomprensivo della società in virtù della delega di funzioni ai rispettivi professionisti.

Alla luce di ciò, la Corte riformula parzialmente la sanzione ai danni della società irrogando l'ammenda di € 3.750 (euro tremilasettecentocinquanta) a carico della F.C. Legnago Salus S.r.l.; conferma per il resto le sanzioni inflitte.

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