Respinto il ricorso della ASD Hellas Taurasi contro la pronuncia del Tribunale Federale.
Pubblicato il: 11/17/2022
Nel procedimento la ASD Hellas Taurasi e i suoi interessati i sigg. Guerriero Eros, Francesco Russo. Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato, Rolando Carullo sono rappresentati dall'Avv. Arturo Meo.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato avverso la decisione del Tribunale Federale territoriale presso il Comitato regionale Campania n. 4/TFT-2022-2023 del 15/09/2022.
Viene contestata la condotta posta in essere da tesserati della società FCD Hellas Taurasi che hanno determinato la sospensione della gara disputata con la società A.C. Bonito in data 12.12.2021, valevole per il Campionato di Seconda Categoria”.
Nel merito si riferisce ai fatti avvenuti a seguito dell’espulsione comminata dall’arbitro della gara, sul finire del secondo tempo, ai sigg. ri De Stefano Marco e De Stefano Antonio, entrambi calciatori della Hellas Taurasi, il presidente di tale società, sig. Eros Guerriero, entrava nel terreno di gioco ordinando ai propri calciatori di abbandonare la partita.Anche l’allenatore della squadra, sig. Rolando Carullo, esortava alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio per far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine. Nel mentre erano in corso le animate proteste del presidente e dell’allenatore e con il maturare della determinazione da parte di questi ultimi di far abbandonare il terreno di gioco alla propria squadra, seguendo l’espressa indicazione del presidente della loro compagine, i calciatori della Hellas Taurasi, sigg.ri Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano ed Angelo Lorenzo D’Amato, simulavano contemporaneamente un infortunio al solo fine di costringere l’arbitro a decretare, come poi accaduto, la sospensione definitiva dell’incontro per il venir meno, anche in ragione delle comminate espulsioni, del numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa della gara.
La Corte, nel valutare le circostanze del caso e nel ripercorrere la vicenda alla luce della giurisprudenza recente e della normativa federale, respinge il reclamo.