La Corte Federale si pronuncia in merito ai reclami avanzati dalla Treviso FBC.
Pubblicato il: 9/27/2022
Nel procedimento la società Treviso FBC e il suo interessato Sig. Luigi Sandri sono assistiti dall'Avv. Leonardo Rebecchi; la Sig.ra Lara Cini è rappresentata dall'Avv. Gianmaria Daminato.
La Corte Federale si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla società Treviso FBC e dai suoi interessati Sig. Sandri e Sig.ra Cini, rispettivamente Presidente e Dirigente della società.
All’esito delle udienze del 21 giugno 2022 e del 21 luglio 2022, il Tribunale federale nazionale riteneva fondati gli addebiti contestati ai reclamanti e, respinta l’eccezione di incompetenza funzionale del TFN, sollevata da Sandri e dalla Società Treviso FBC 1993, irrogava le seguenti sanzioni: per il sig. Luigi Sandri, mesi 8 di interdizione; per la sig.ra Lara Cini, mesi 6 di inibizione; per la Treviso FBC 1993 SSDRL, euro 400,00 di ammenda.
La Corte, adita dai reclamanti avverso la pronuncia del Tribunale federale, riunisce i reclami e li respinge in blocco.
A fondamento della decisione del Collegio viene richiamata la correttezza della pronuncia del Giudice di prime cure e, nel merito vengono confermate le sanzioni precedentemente irrogate. Nel merito: Al sig. Sandri, all’epoca dei fatti Presidente della Società Treviso FBC, viene contestata una responsabilità derivante dalla violazione della propria posizione di garanzia; la sig.ra Cini viene incolpata, come Dirigente della Condor Treviso, per aver svolto attività per convincere alcune calciatrici a tesserarsi per una società collegata alla Treviso FBC 1993. La società Treviso FBC 1993 risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 CGS.