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Dichiarato inammissibile il procedimento contro Modesto.


Pubblicato il: 7/1/2022

Nel procedimento il Sig. Francesco Antonio Modesto è assistito dall'Avv. Elio Manica.

Il Tribunale decide in merito al deferimento del Sig. Elio Manica, all’epoca allenatore della Società FC Crotone, al quale ha contestato la violazione degli artt. 4, comma 1, e 37 CGS per aver pronunciato nel corso della gara Crotone – Benevento del 28 ottobre 2021, valida per il Campionato di Serie B di quella stagione sportiva, un’espressione blasfema.

Il Collegio rileva come la contestata espressione blasfema, non udita dagli ufficiali di gara né dal VAR ma udita da uno dei collaboratori della Procura federale presenti in campo e riportata nel rapporto tempestivamente inviato alla Procura federale e altrettanto tempestivamente inviato al competente Giudice sportivo risulti privo della segnalazione dell’espressione blasfema. Segnalazione che è stata integrata solo successivamente e oltre il termine utile per la presentazione.

Considerata quindi la violazione dei termini previsti dall’art. 61, comma 3, CGS, il Tribunale non può che rilevare l'inammissibilità del deferimento proposto.

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