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Il Tribunale si pronuncia in merito al deferimento della Polisportiva Vastogirardi.


Pubblicato il: 6/7/2022

Nel procedimento la Polisportiva Vastogirardi e il suo interessato Lucente Andrea sono assistiti dall'Avv. Antonino Mancini.

Il Tribunale Federale si pronuncia in merito al deferimento richiesto dal Procuratore Federale contro la Polisportiva Vastogirardi e il Sig. Lucente Andrea.

Nel merito viene contestata a Di Lucente Andrea, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentate della Società Pol. Vastogirardi la violazione delle norme NOIF per non aver pagato al calciatore, Sig. Mino Federico Samuel, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici.

Alla società Pol. Vastogirardi, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 co.1 del CGS, per quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio - all’epoca dei fatti – Presidente.

Le parti stipulano l'accordo ex art. 127 comma 1 CGS al fine di ridurre la sanzione e accettare la contestazione mossa.

Il Tribunale dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Di Lucente Andrea l'applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione e dichiara la chiusura del procedimento nei suoi confronti. Dispone, con separata ordinanza, in ordine alla prosecuzione del procedimento nei confronti della società Pol. Vastogirardi.

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