Respinto il reclamo della ACN Siena 1904.
Pubblicato il: 4/21/2022
Nel procedimento la ACN Siena 1904 è assistita dall'Avv. Massimo Carignani.
La Corte Sportiva si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla ACN Siena avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 269/DIV del 29.03.2022).
Nel merito viene contestata la decisione della squalifica per due giornate effettive di gara, inflitta al Sig. Luca Andrea Crescenzi, in relazione alla gara Siena/Lucchese del 27 marzo 2022. Nella motivazione: per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone lo colpiva con i tacchetti all’altezza della caviglia e della tibia con vigoria sproporzionata.
Alla luce di ciò, viene attuata la misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.
La Corte, nel respingere il reclamo, conferma la pronuncia del Giudice di prime cure, considerando la violenza del fallo commesso e il palese intento violento alla base della condotta.