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Respinto il reclamo della ACN Siena 1904.


Pubblicato il: 4/21/2022

Nel procedimento la ACN Siena 1904 è assistita dall'Avv. Massimo Carignani.

La Corte Sportiva si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla ACN Siena avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 269/DIV del 29.03.2022).

Nel merito viene contestata la decisione della squalifica per due giornate effettive di gara, inflitta al Sig. Luca Andrea Crescenzi, in relazione alla gara Siena/Lucchese del 27 marzo 2022. Nella motivazione: per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone lo colpiva con i tacchetti all’altezza della caviglia e della tibia con vigoria sproporzionata.

Alla luce di ciò, viene attuata la misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

La Corte, nel respingere il reclamo, conferma la pronuncia del Giudice di prime cure, considerando la violenza del fallo commesso e il palese intento violento alla base della condotta.

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