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Respinto il reclamo avanzato dal Sig. Strano avverso la FIGC


Pubblicato il: 8/31/2022

Nel procedimento il Sig. Strano Carmelo Graziano è assistito dall'Avv. Giuseppe Matacena.

La Corte Sportiva si pronuncia in merito al reclamo avanzato dal Sig. Strano avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 39/BS del 5.8.2022).

Nel merito viene contestata la sentenza con la quale, in relazione ai fatti occorsi al termine della gara Catania BS – BSC Terracina, è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 31.12.2025.

In particolare viene contestato al reclamante, Dirigente della società Catania BS, di avere, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose accompagnate da gesti indecorosi nei confronti dei calciatori della società avversaria e della terna arbitrale. Al termine della gara entrava sul terreno di gioco e reiterava le espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale e, successivamente, proseguiva nella condotta nella zona antistante lo spogliatoio arbitrale e colpiva con un violento pugno al volto un componente dell’organo tecnico degli arbitri e gli lanciava con forza una sedia di legno colpendolo al fianco. Nella circostanza minacciava gli addetti alla sicurezza e veniva allontanato con fatica dopo diversi minuti, dopo essere stato identificato dalle forze dell’ordine.

La Corte, respingendo totalmente le deduzioni difensive, accerta la volontarietà della condotta, nonchè l'intento lesivo e altamente deplorevole considerata la posizione dirigenziale del reclamante.

Per tali motivi viene respinto il reclamo e confermata la decisione del Giudice di prime cure.

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