Respinto il reclamo della ASD Roma Calcio a 5 contro la Procura Federale.
Pubblicato il: 5/4/2022
Nel procedimento la A.S.D. Roma Calcio a 5 è assistita dagli Avvocati Michele Cozzone e Annalisa Roseti.
La Corte Federale si pronuncia in merito al reclamo della A.S.D. Roma Calcio a 5 avverso le sanzioni della penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2021/2022 e dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00), causate dalla scoperta che due giocatori tesserati per la suddetta società (Filippo Teramo e Santiago Teramo), risultavano già tesserati per società affiliate alla federazione argentina.
Sul punto, viene contestato il riferimento alla decisione delle sezioni unite della CFA, richiamata dalla Procura Federale, che, in un caso analogo aveva analizzato approfonditamente il tema della responsabilità oggettiva delle società, confermando il principio di diritto espresso in più occasioni dal Tribunale, a mente del quale sussiste la responsabilità oggettiva della società nel caso in cui l'illecito disciplinare commesso dal tesserato ha riguardato direttamente l'attività sportiva della società medesima ed è stato indiscutibilmente diretto a recarle un giovamento.
La Corte ribadisce come la tesi della reclamante per “scriminarsi” invoca un precedente che, come già ha avuto modo di affermare il TNF, non è applicabile sia perché riguarda una fattispecie diversa sia perché anteriore alla decisione delle sezioni unite n. 58/2022.
Alla luce di ciò, la Corte respinge il reclamo e conferma la sanzione emessa in prime cure.