Parzialmente accolto il reclamo della Ligorna 1922
Pubblicato il: 12/15/2021
Nel procedimento la S.C.D. Ligorna 1922 è assistita dall'Avv. Anna Cerbara.
La Corte si pronuncia sul reclamo numero 094/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021.
La società S.C.D. Ligorna 1922 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata irrogata al calciatore Brusaca Federico la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per avere, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore avversario con un pugno allo stomaco. Alla notifica del provvedimento disciplinare ritardava l’uscita dal terreno di gioco”. Episodio occorso in occasione della gara Ligorna 1922 – A.C. Bra disputata il 14.11.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.
La reclamante nega recisamente che il proprio calciatore abbia colpito con un pugno l’avversario e si affida, a dimostrazione di quanto asserito, ad immagini televisive delle quali ritiene di potersi avvalere ai sensi degli art. 57, comma 1 e 61 commi 2 e 6, C.G.S.
Alla luce dei fatti, non sembra potersi addebitare al Brusaca alcuna condotta violenta, non ravvisandosi la volontà di costui di arrecare un danno fisico all’avversario, bensì solo l’intenzione di contrastare quest’ultimo con un’azione, tuttavia, palesemente scorretta e antisportiva.
La Corte accoglie parzialmente il reclamo e riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.