Accolto parzialmente il reclamo della Real Aversa.
Pubblicato il: 4/20/2022
Nel procedimento la Real Aversa 1925 è assistita dall'Avv. Giovanni Buonamano.
La Corte sul reclamo numero 254/CSA/2021-2022, proposto dalla società Real Aversa 1925, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di €1.500,00 “Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (6 fumogeni) nella zona loro riservata - Inoltre al termine della gara, veniva aperto un cancello da cui entravano, sul terreno di gioco, circa 30 persone creando uno stato di tensione ulteriormente alimentato da un calciatore che rivolgeva ad un dirigente avversario espressioni irriguardose cercando il contatto fisico”.
La Corte, ritiene di accogliere la domanda subordinata di riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo, tenendo conto del fatto che, comunque, la situazione è rientrata nella normalità senza necessità di intervento fisico delle forze dell’ordine presenti sul recinto di gioco, nonché per il fatto che, non avendo il Commissario di campo riportato testualmente i termini proferiti dal calciatore della società reclamante, la qualificazione degli stessi in termini di irriguardosità operata dal Giudice Sportivo non trova esplicita conferma nel referto ufficiale.
In definitiva accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.200,00.