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Respinto il reclamo della F.C. Spinea 1966


Pubblicato il: 5/11/2022

Nel procedimento la F.C. Spinea 1966 è assistita dall'Avv. Tania Busetto.

La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla F.C. Spinea 1966 avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 16 dell’11.04.2022).

Il reclamo è stato proposto avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Federico Dal Compare dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alla gara Union Clodiense Chioggia / Spinea 1966 del 10.4.2022. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un calciatore avversario che tentava di colpire con un calcio.

La società reclamante ha chiesto l’annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione, contestando radicalmente le risultanze del referto arbitrale.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

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