Respinto il reclamo della U.S. Lecce
Pubblicato il: 9/19/2022
Nel procedimento la U.S. Leccese è assistita dall'Avv. Domenico Zinnari.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, pubblicata con C.U. n. 48 del 13.09.2022.
Reclamo avverso la sanzione di una giornata di squalifica in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Lecce/Monza del 11.09.2022.
Il Giudice Sportivo Nazionale così motivava il proprio provvedimento sanzionatorio “per aver proferito al termine della predetta gara, rientrando negli spogliatoi, una espressione blasfema rilevata dai collaboratori della Procura federale”.
La Corte ribadisce che l’enfasi agonistica in una competizione come quella qui in rilievo costituisce un’evenienza ordinaria di guisa che lo stato di tensione emotiva che ad essa si riconnette non può di certo costituire un’esimente né un’attenuante, dovendo di contro ritenersi esigibile in capo ai protagonisti della singola gara, tutti professionisti, la capacità di contenere i propri impulsi emotivi e, dunque, un comportamento conforme ai valori di lealtà e cultura sportiva su cui riposa l’ordinamento endofederale.
Per tali motivi respinge il reclamo.