Accolto parzialmente il reclamo di Scudocrociato contro la FIGC
Pubblicato il: 6/13/2022
Nel procedimento il Sig. Filippo Scudocrociato è assistito dall'Avv. Michele Ducci.
La Corte Federale si pronuncia in merito al reclamo avanzato dal Sig. Scudocrociato FIlippo per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana, di cui al C.U. n. 94 del 1 giugno 2022.
Nel merito viene contestata la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate di gara in quanto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver tenuto, al termine della gara Fiesole-Rondinella del 30/10/21 - ove era presente come sostenitore del Fiesole – un comportamento provocatorio nei confronti dei giocatori della squadra del Rondinella che lasciavano lo stadio. In particolare, per aver attinto con uno sputo il calciatore Gabriele Ragusi, colpendolo, altresì, con diversi pugni sul corpo e dando avvio alla lite che ha avuto luogo all’uscita dall’impianto sportivo del Fiesole Calcio.
La reclamante chiede il proscioglimento dalla violazione contestata e il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte, perché il Tribunale Federale avrebbe fondato il proprio convincimento solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal Sig. Gabriele Ragusi”, da ritenersi invece inattendibili, “in quanto parte in causa”, “nonché sulle affermazioni rese da altri tesserati della Società Rondinella Marzocco”, senza tuttavia tenere nella “benché minima considerazione gli elementi probatori di segno contrario”. Inoltre, chiede la considerazione delle attenuanti specifiche non considerate in prime cure.
La Corte, accogliendo parzialmente il reclamo nel suo secondo punto di doglianza relativo alle attenuanti, riduce la sanzione della squalifica a 5 (cinque) giornate effettive di gara.