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Inammissibile il reclamo della ASD Noceto.


Pubblicato il: 7/18/2022

Nel procedimento la ASD Noceto è assistita dall'Avv. Massimiliano Germi.

La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla ASD Noceto per la riforma della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui al Com. Uff. n. 101 del 27.05.2022.

Nel merito, viene contestato il provvedimento emesso, con decisione pubblicata il 25 maggio 2022, che ha comminato ai giocatori Arnold Ajdini, Marco Monteverdi e Alessandro Ricci, tesserati della ASD Noceto, la sanzione disciplinare della squalifica per quattro gare effettive, per avere colpito con schiaffi e calci in varie parti del corpo un giocatore della squadra avversaria.

La reclamante ha avanzato due motivi. Con il primo motivo si è sostenuto che, a fine gara, i tre calciatori Ajdini, Monteverdi e Ricci non avessero preso a pugni e schiaffi gli avversari bensì si fossero limitati a impedire che i calciatori della compagine avversaria aggredissero i propri compagni di squadra, allegando, a dimostrazione di ciò, una “prova televisiva”. Con il secondo motivo si è censurata la eccessiva afflittività della squalifica deliberata dal Giudice sportivo, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 38 CGS.

La Corte, esaminando gli elementi addotti dalla reclamante, rileva la carenza dei presupposti indicati dall'art. 63 CGS sia con riferimento alla “novità” delle prove richieste che alla “decisività” delle stesse, vale a dire l'attitudine a scardinarne la coerenza fattuale e logica della decisione impugnata. Per tali motivi dichiara inammissibile il reclamo.

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