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Respinto il reclamo della FIGC


Pubblicato il: 10/19/2022

Nel procedimento la ASD Liventina è assistita dall'Avv. Federico Menichini; la ASD Città di Caorle La Salute è rappresentata dall'Avv. Riccardo Gusso.

La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla FIGC per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Veneto n. 39 del 19.10.2022.

La Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale: la società ASD Liventina a titolo di responsabilità per gli atti e i comportamenti posti in essere da alcuni genitori di propri tesserati che sostenevano la propria compagine con commenti ingiuriosi sulla squadra della ASD Città di Caorle e prendevano parte a scontri verbali con i genitori di alcuni dei calciatori tesserati per quest’ultima società presenti per assistere al torneo, determinando la momentanea sospensione della gara da parte dell’arbitro per circa due minuti. La società ASD Città di Caorle La Salute a titolo di responsabilità oggettiva per i medesimi fatti.

La Corte sostiene come venga in questione l'art. 26 CGS, rubricato “Fatti violenti dei sostenitori”, il quale al comma 1 dispone: “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

Alla luce di tale normativa, considerato che non sussiste alcun danno grave né intento violento né pericolo per l'incolumità fisica, respinge il reclamo.