Accolto il reclamo della US Lecce.
Pubblicato il: 3/22/2022
Nel procedimento la U.S. Lecce è assistita dall'Avv. Domenico Zinnari.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla U.S. Lecce avverso la delibera del giudice sportivo in relazione alla gara Lecce/Cittadella del 23.02.2022 di cui al C.u. n. 136 del 24 febbraio 2022, mediante la quale veniva irrogata al sodalizio salentino la sanzione dell’ammenda di euro 6.000 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS. La reclamante chiede di rideterminare l’entità della sanzione irrogata che sarebbe eccessivamente afflittiva.
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti accoglimento per i motivi che seguono. Da quanto emerso dal referto dei collaboratori federali presenti sul terreno di gioco si rileva che «durante la gara la società si è attivata diffondendo svariati annunci dissuasivi al lancio e all’accensione di materiale pirico/esplosivo. Nessun danno a persone provocato» (all. Sez. 3, modulo procura federale). Tale ricostruzione induce a ritenere che la richiesta dell’U.S. Lecce abbia fondamento e che possa essere accolta in proporzione agli eventi descritti.
Alla luce di ciò, accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 5.000,00.