Respinto il reclamo della Cremonese.
Pubblicato il: 4/13/2022
Nel procedimento la Cremonese S.p.a. è assistita dall'Avv. Paolo Rodella.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla U.S. Cremonese S.p.a. avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore Di Carmine Samuel, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. 156 del 17 Marzo 2022) in relazione alla gara Cremonese/Pordenone del 16.03.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Di Carmine Samuel per 2 giornate effettive di gara, motivando il provvedimento, per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Direttore di Gara un’espressione ingiuriosa.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da due ad una giornata di squalifica, ritenendola eccessivamente gravosa se posta in relazione al comportamento del giocatore.
La Corte sostiene che la frase pronunciata da Di Carmine deve essere sanzionata a norma dell’art. 36 del CGS il quale chiaramente equipara ipotesi di ingiuria o irriguardosità affermando che “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: [ ...] a) per due giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".
Pertanto, respinge il reclamo.