Respinto il reclamo avanzato dalla FIGC.
Pubblicato il: 10/29/2022
Nel procedimento la US Medoacus è assistita dall'Avv. Elena De Franceschi.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dal Procuratore Federale contro la US Medoacus per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto n. 30 del 23.09.2022. Con detta sentenza venivano prosciolti i deferiti.
La reclamante sostiene a carico del Tribunale: illogicità, contraddittorietà ed errata motivazione, erronea valutazione dei documenti, dei fatti e della responsabilità del calciatore minorenne sig. Bantus Marius, nonché della responsabilità oggettiva della società Medoacus ASD.
La Corte afferma come, constatata la radicale assenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza nella condotta del giovanissimo calciatore Bantus Marius si traduca, ipso iure, nell’impossibilità di ascrivere alla società un qualsivoglia addebito a titolo di responsabilità oggettiva.
Tale conclusione si impone nel caso di specie ed è oltremodo valorizzata dalla circostanza che sulla U.S. Medoacus A.S.D. non incombeva uno specifico obbligo di accertamento circa il pregresso tesseramento del proprio calciatore presso Federazioni estere, bensì soltanto un onere, nell’ipotesi in cui fossero emersi elementi tali da rendere dubbia la provenienza sportiva del giocatore.
Alla luce di ciò, la Corte, respinge il reclamo.