Accolto il reclamo avanzato da Federico Aspri.
Pubblicato il: 11/10/2022
Nel procedimento il Sig. Federico Aspri è assistito dall'Avv. Federico Schiavoni.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dal Sig. Federico Aspri avverso la sanzione della squalifica per 9 mesi per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS; seguito deferimento della Procura Federale.
Il 18 settembre 2021 il Sig. ASPRI FEDERICO asseriva di essersi reso conto dalla compagine sportiva della sussistenza di un vincolo di tesseramento pluriennale, sul quale era stata apposta anche la firma della propria madre Sciamplicotti Stefania, previa verifica della firma sottoposta dalla madre al modello di tesseramento pluriennale, che assumeva apocrifa, l’atleta Aspri, divenuto nel frattempo maggiorenne, in data 20 settembre 2021 provvedeva ad eseguire a mezzo pec immediato esposto alla Procura Federale.
Successivamente veniva emesso atto di deferimento verso l'atleta, contestando la sanzione della squalifica di nove mesi a carico di Aspri.
Con ricorso ritualmente comunicato proponeva gravame l’atleta Aspri, assumendo due motivi di impugnazione: improcedibilità o nullità o irricevibilità o inammissibilità del procedimento per violazione degli artt. 118, 119 123 e 125 CGS e per estensione dell’art 122; nel merito infondatezza del deferimento e della conseguente condanna.
La Corte sul punto afferma come le notizie comunque pervenute alla Procura Federale con le indagini che hanno dato sfogo al procedimento così definito, è di tutta evidenza che i termini consentiti alla Procura, perentori, alla data del deferimento fossero ampiamente spirati con conseguente improcedibilità dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale in danno all’atleta Federico Aspri.
Alla luce di ciò, accoglie il reclamo e dichiara l'estinzione del deferimento per improcedibilità.