La Corte accoglie il reclamo e annulla le sanzioni a carico della FC Forlì.
Pubblicato il: 12/24/2022
Nel procedimento la FC Forlì è assistita dall'Avv. Mattia Cornazzani
La società F.C. Forlì ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022) con cui è stato accolto il ricorso presentato dalla U.S. Pistoiese 1921 in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Pistoiese 1921/F.C. Forlì del 23 ottobre 2022.
Il Giudice di prime cure aveva disposto la ripetizione della gara a fronte dell’errore commesso dall’arbitro nell’infliggere al 42’ del primo tempo la sanzione dell’ammonizione ad un calciatore (Arcuri Alberto), anziché ad altro (Biagioni Alessio) della Pistoiese, effettivo autore della condotta fallosa sanzionata, circostanza che aveva inciso sul regolare svolgimento della gara attesa la successiva ammonizione irrogata allo stesso Arcuri, perciò espulso proprio in conseguenza del precedente errore commesso dal direttore di gara.
A sostegno della propria tesi, la reclamante sottolinea come l'errore commesso dal Giudice Sportivo emergerebbe in termini ancor più palesi dal supplemento di rapporto predisposto dall’arbitro della gara, in cui si dà evidenza che lo stesso direttore di gara aveva preso (alcuni giorni dopo la gara) visione delle immagini e, in conseguenza di ciò, aveva rettificato la propria valutazione sul calciatore che meritava effettivamente l’inflizione del provvedimento d’ammonizione.
La Corte, esaminati gli atti allegati e valutate le motivazioni di parte istante, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento. Pertanto, con assorbimento di tutte le altre doglianze e questioni sollevate e in riforma della decisione impugnata, viene omologato il risultato di gara maturato sul campo.