La Corte accoglie parzialmente il reclamo di Contipelli.
Pubblicato il: 12/28/2022
Nel procedimento il Sig. Matteo Contipelli è assistito dall'Avv. Alessio Piscini.
La Corte sportiva accoglie parzialmente il reclamo avanzato da Contipelli per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C (Com. Uff. n. 80/DIV del 15.11.2022).
Il calciatore ha impugnato la decisione con la quale - in riferimento alla gara Olbia/S.Donato Tavarnelle del 13.11.2022 - gli è stata irrogata , unitamente alla squalifica per una giornata effettiva di gara, anche la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto dopo essere stato colpito con una testata sul petto reagiva colpendolo a gioco fermo con una spallata sul petto.
Il reclamante, sostiene che, per un verso, alla condotta de qua non potrebbe applicarsi la (aggiuntiva) sanzione pecuniaria in quanto non prevista nel paradigma delineato dall’art. 38 CGS; e, per altro verso, quest’ultima risulterebbe eccessiva (ed, in concreto, maggiormente afflittiva rispetto alla squalifica) sia in ragione della capacità reddituale del reclamante, sia in rapporto alla sanzione irrogata nel medesimo contesto di gioco al giocatore avversario.
La Corte osserva come la sanzione pecuniaria non potrebbe, in relazione alle condotte violente ed al relativo quadro edittale ex art. 38 CGS, trovare applicazione in aggiunta a quella della prevista squalifica. Accogliendo parzialmente le deduzioni della reclamante, riformula la sanzione dell'ammenda a 500.00 euro.