La Corte accoglie il ricorso di Mario Drago.
Pubblicato il: 12/27/2022
Mario Drago è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Francesco Iacono e Angelo Cacciatore mentre S.E.U.S è stata rappresentata dall’avvocato Francesco Olivo.
La Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello di Mario Drago avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti della S.E.U.S. - Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria – s.c.p.a. volto ad ottenere: a) l’accertamento dell’illegittimità dell’atto adottato dal Direttore Generale il 17 gennaio 2014 di revoca dell’attribuzione del livello E 2 e dell’incarico di Responsabile dell’Area tecnica, in luogo del livello C e delle mansioni di addetto all’ufficio tecnico previsti al momento dell’assunzione; b) la reintegrazione nel livello e negli incarichi illegittimamente revocati;
c) la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento dei danni.
La Corte distrettuale, per quel che in questa sede rileva, ha premesso che la S.E.U.S, società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica, avente come unici soci la Regione Siciliana e le Aziende Sanitarie Provinciali, ha natura di società in house, perché svolge la propria attività in modo prevalente, se non esclusivo, in favore degli enti partecipanti ed è assoggettata ad un controllo analogo a quello che gli stessi enti esercitano sui propri uffici. Ha, quindi, ritenuto applicabile l’art. 18 del d.l. n. 112/2008, espressamente citato nello Statuto, e, richiamata giurisprudenza di questa Corte sulle conseguenze, ai fini della valida instaurazione del rapporto, del mancato esperimento di procedure concorsuali o selettive, ha rilevato che le considerazioni esposte a sostegno del principio enunciato devono essere estese anche alle progressioni verticali che, come accade nell’impiego pubblico contrattualizzato, comportano l’accesso ad un nuovo posto di lavoro e la novazione del rapporto, con la conseguenza che richiedono anch’esse il previo esperimento delle medesime procedure previste per le assunzioni. Diversamente ragionando si finirebbe, ad avviso della Corte distrettuale, per eludere il divieto posto dalla norma imperativa e per mortificare quegli interessi generali, non solo di carattere economico, che il legislatore ha ritenuto dovessero essere perseguiti dalle società che utilizzano capitale pubblico. Il giudice d’appello ha aggiunto che il Regolamento interno per le progressioni verticali del personale richiede espressamente il superamento di specifiche procedure selettive ed ha richiamato anche la L. R. n. 11/2010, art. 16, che, da un lato, impone il contenimento delle spese per il personale nei limiti di quelle sostenute nell’anno 2009, dall’altro fa divieto di nuove assunzioni alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione. Infine la Corte ha evidenziato che l’attribuzione del livello superiore e delle mansioni corrispondenti alla qualifica era avvenuta in palese contrasto con quanto pattuito nel verbale di conciliazione del 29 luglio 2010, che aveva fatto seguito all’accordo firmato il 15 marzo 2010 dall’Assessorato della salute, dalla società e dai rappresentanti delleprincipali sigle sindacali, con il quale erano state definite le condizioni dell’assunzione da parte di S.E.U.S. del personale già dipendente della SI.S.E. s.c.p.a..Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Mario Drago sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso la S.E.U.S. s.c.p.a.. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. Entrambe le parti hanno depositato memoria.176/2020, per l’accoglimento del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Palermo.