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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Carmelo Sorte.


Pubblicato il: 12/27/2022

Carmelo Sorte è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Francesco Iacono e Angelo Cacciatore mentre S.E.U.S. Scpa è stata difesa dall’avvocato Margherita Bruccoleri.

La Corte d’Appello di Messina ha respinto l’appello di Carmelo Sorte avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto nei confronti della S.E.U.S. - Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria – s.c.p.a. e, accertato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al livello D2 del C.C.N.L. AIOP Sanità Privata, aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2 novembre 2010/28 ottobre 2013 (data di deposito del ricorso), ma aveva escluso il diritto al definitivo inquadramento nella qualifica superiore rivendicata. 

La Corte distrettuale, per quel che in questa sede rileva, ha premesso che la S.E.U.S, società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica, avente come unici soci la Regione Siciliana e le Aziende Sanitarie Provinciali, ha natura di società in house, perché svolge la propria attività in modo prevalente, se non esclusivo, in favore degli enti partecipanti ed è assoggettata ad un controllo analogo a quello che gli stessi enti esercitano sui propri uffici. In rito la Corte ha osservato che la questione inerente alla natura della società ben poteva essere rilevata anche d’ufficio dal Tribunale, in quanto necessaria premessa ai fini dell’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie, ed ha di conseguenza escluso l’eccepita tardività dell’eccezione, sollevata solo all’udienza di discussione e sulla quale il ricorrente non aveva accettato il contraddittorio. Nel merito la Corte, ricostruito il quadro normativo e richiamati, in particolare, l’art. 18 del d.l. n. 112/2008, nel testo vigente ratione temporis, nonché le leggi regionali siciliane n. 25 del 2008 e n. 11 del 2010, ha evidenziato che il legislatore, nazionale e regionale, ha esteso alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, ed ha ritenuto detti vincoli ostativi all’invocata applicazione dell’art. 2103 cod. civ.. Ha aggiunto che il rapporto di lavoro alle dipendenze 

delle società a controllo pubblico, pur essendo soggetto alla normativa di diritto comune, non di meno è disciplinato, quanto all’assunzione ed al passaggio del personale ad un inquadramento superiore, dal d.lgs. n. 165/2001 che, all’art. 52, fa discendere solo effetti economici dall’avvenuto svolgimento di fatto di mansioni superiori. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Carmelo Sorte sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese la S.E.U.S. s.c.p.a., che ha solo depositato atto di costituzione. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’accoglimento del ricorso.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Palermo.