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La Corte dichiara inammissibile il ricorso.


Pubblicato il: 12/29/2022

Tania Piras è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Maria Immacolata Amoroso e Sacha Bionaz mentre la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata difesa dall'avvocato Paolo Tosi.

Piras Tania proponeva revocazione della sentenza n. 12639/21 con cui la Corte di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa Piras avverso la sentenza con cui la corte di appello di Torino aveva rigettato la domanda della Piras , nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, diretta alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti con cui era stata esclusa dai Percorsi Abilitanti Speciali per la classe di concorso 43° e depennata dalle graduatorie di istituto di terza fascia per le classi di concorso 43/A e 50/A. Avverso tale decisione era proposto l'attuale ricorso per la revocazione della sentenza affidata a tre motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso la Regione.
La Procura Generale concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.