Rideterminata la sanzione. La Corte sportiva accoglie il reclamo del Crotone.
Pubblicato il: 1/4/2023
Nel procedimento la F.C. Crotone è rappresentata dall'Avv. Flavia Tortorella.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla F.C. Crotone contro la decisione del Giudice sportivo di cui al Com. Uff. n. 68/DIV dell’31/10/2022.
In particolare, viene contestata la sanzione della inibizione temporanea a carico del Direttore Generale sig. Raffaele Vrenna per avere, durante il primo tempo della partita Crotone-Picerno, minacciato un calciatore della squadra avversaria, e successivamente per avere reagito agli spintoni infertigli da quest’ultimo al termine del primo tempo, mentre stavano rientrando agli spogliatoi con una condotta analoga.
In primo luogo, la ricorrente ha sostenuto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 65 del CGS/FIGC in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento nei riguardi del dirigente ammesso nel recinto di giuoco unicamente sulla base della refertazione dei collaboratori della Procura Federale.
In secondo luogo, la ricorrente ha sostenuto la abnormità ed evidente sproporzionalità della sanzione irrogata in considerazione del fatto che al calciatore che è entrato in contatto con il Sig. Vrenna è stata comminata per il medesimo episodio la sanzione dell’ammenda.
La Corte, valutando le deduzioni della reclamante, accoglie il reclamo e per l'effetto, ridetermina la sanzione nell'ammenda di 1500.00 euro.