Accolto il reclamo di Casella. La Corte riduce la sanzione.
Pubblicato il: 1/4/2023
Nel procedimento il Sig. Alex Casella è assistito dall'Avv. Matteo Sperduti.
La Corte Sportiva si pronuncia in merito al reclamo avanzato dal Sig. Casella, volto alla riforma della decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 96/DIV del 28 novembre 2022.
In particolare, viene contestato il provvedimento sanzionatorio dell’inibizione nei confronti del Sig. Alex Casella per avere, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava allo stesso con fare aggressivo e gli mostrava l’immagine di un calcio di rigore sul cellulare contestando il suo operato e pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti. Valutate le modalità complessive della condotta e considerata la maggiore gravità, in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all'Arbitro ricoperta da Casella.
La reclamante, non smentendo la ricostruzione dei fatti, si limita a sostenere come la condotta ascritta risulti eccessivamente sanzionata in virtù dell'assenza di intento lesivo nonchè di eventuale recidiva.
La Corte, valutate le motivazioni addotte, ritiene degna di tutela la domanda della reclamante. Pertanto, accoglie il ricorso e ridetermina la sanzione dell'inibizione riducendola al 10/12/2022.