Accolto parzialmente il reclamo del Sestri Levante. Ridotta la sanzione.
Pubblicato il: 1/5/2023
Nel procedimento la U.S. Sestri Levante è assistita dall'Avv. Umberto Carboni.
La Corte si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla U.S. Sestri Levante 1919 avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 060 del 29/11/2022.
Viene contestata l'ammenda di €800,00 comminata a seguito dell'introduzione e utilizzo, da parte dei sostenitori della reclamante, di materiale pirotecnico nel settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, veniva lasciato aperto un cancello consentendo a persone non autorizzate di accedere all’area degli spogliatoi dove prendevano parte ad un alterco verbale. Viene altresì contestata la sanzione irrogata al Presidente sig. Stefano Risaliti dell’inibizione a svolgere ogni attività sino al 31.01.2023 per indebita presenza nell’area degli spogliatoi dove rivolgeva espressioni irridenti e implicanti discriminazione per motivi di genere nei confronti di dirigenti della squadra avversaria.
La reclamante sostiene l'erronea ricostruzione dei fatti. Viene sollevata la scorretta applicazione delle sanzioni, nel merito, l'assenza di valutazione della condotta ascritta al Sig. Risaliti. Quest'ultima da considerarsi, come da referto di gara, non solo inoffensiva ma, altresì, a difesa della terna arbitrale e volta alla loro tutela dalle condotte tenuti dagli altri intervenuti.
La Corte rigetta la tesi difensiva certificando la natura offensiva della condotta ascritta al Sig. Risaliti. Accoglie parzialmente il primo motivo di reclamo, relativo all'erronea valutazione dei fatti, ridimensionando la sanzione a 400.00euro, conformandola alla minore gravità della condotta contestata alla tifoseria.