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Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al ricorso avanzato da Alessandro Santin S.r.l.


Pubblicato il: 1/5/2023

Nel procedimento la Alessandro Santin S.r.l. è rappresentata dall'Avv. Francesco Mazzoleni. La Regione Friuli Venezia Giulia è assistita dall'Avv. Michele Delneri. Il Comune di Lignano Sabbiadoro è difeso dall'Avv. Luca De Pauli.

Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al ricorso proposto al fine di riformare la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 130/2020.

Oggetto dell'appello è la sentenza emessa a seguito del ricorso n. 109/2019 con il quale la Alessandro Santin S.r.l. chiedeva l'annullamento dell'atto regionale di revoca del bando per la concessione di un’area demaniale sita alla foce del fiume Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro, comprensiva di terreni e spazio acqueo, e la presupposta nota con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro ha chiesto alla Regione di concederle, ai sensi dell’art. 36, cod. nav., una porzione della suddetta area per finalità di pubblico interesse, in quanto necessaria per ricollocare l’approdo del servizio di “passaggio barca” per il collegamento nautico con il territorio di Bibione, posizionato più a nord.

La S.r.l. Alessandro Santin, pur non contestando la sussistenza, in astratto, del potere della Regione di revocare in autotutela l’atto di indizione della gara, ha censurato le modalità con cui il suddetto potere è stato esercitato, sostenendone l’illegittimità, in quanto: è stato omesso l'invio della comunicazione (c.d. conoscenza legale); non sussisterebbero le ragioni di pubblico interesse; vi sarebbe sviamento di potere rispetto al fine perseguito dal Comune che non sarebbe quello di assicurare un pubblico servizio ma, bensì, di favorire la società Lignano Pineta S.p.a. concorrente e controinteressata rispetto alla reclamante.

Il Consiglio di Stato, si è pronunciato nel merito delle singole questioni. Per quanto concerne l'omissione di comunicazione viene ravvisato come l'avviso in questione non sia dovuto nei riguardo del ricorrente, in quanto tale onere è escluso per quanto concerne i bandi di gara essendo questi atti amministrativi generali. Gli ulteriori motivi di appello vengono ritenuti fondati e pertanto accolti. In particolare viene evidenziato come non si sarebbe potuta conciliare la finalità di pubblico interesse con l'imminente esito della gara, creando pertanto una manifesta ingiustizia nella valutazione delle offerte del bando nei confronti della ricorrente.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato accoglie l'appello nei motivi di ricorso poc'anzi citati e riforma la sentenza impugnata annullando gli atti oggetto di ricorso.